Descrizione
Il D.L. 19 maggio 2020, n.34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all’art. 157, comma 7 ter, ha previsto che all’art. 104, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. “Cura Italia” -, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “31 agosto 2020” siano sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”; di conseguenza, per i documenti di riconoscimento e di identità scaduti od in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è stata prorogata la validità sino al
31 DICEMBRE 2020
In ogni caso, “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Per essa, quindi, non è prevista nessuna estensione.
I cittadini in possesso di documenti di riconoscimento o di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 sono pertanto invitati a recarsi presso i competenti Uffici Comunale solo successivamente al 31 dicembre 2020 per procedere al rinnovo.
31 DICEMBRE 2020
In ogni caso, “la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Per essa, quindi, non è prevista nessuna estensione.
I cittadini in possesso di documenti di riconoscimento o di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 sono pertanto invitati a recarsi presso i competenti Uffici Comunale solo successivamente al 31 dicembre 2020 per procedere al rinnovo.
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Ultimo aggiornamento pagina: 07/08/2020 16:30:01